Art. 10. Regioni e Province autonome 1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del D.P.R. 15-7-1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del D.L.vo 24-7-1996, n. 433 e dall'articolo 11 del D.P.R. 10-2-1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del D.L.vo 24-7-1996, n. 434. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 9 febbraio 2005 Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 1, foglio n. 226