Art. 10.
                     Regioni e Province autonome

   1.  Per  la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del
presente  decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo
21,  comma  20-bis  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, introdotto
dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
   2.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  previste,  rispettivamente,  dall'articolo  8 del
D.P.R.  15-7-1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del D.L.vo
24-7-1996,  n.  433  e  dall'articolo 11 del D.P.R. 10-2-1983, n. 89,
come modificato dall'articolo 6 del D.L.vo 24-7-1996, n. 434.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei Conti per la
registrazione.

        Roma, 9 febbraio 2005
                                             Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali Registro n. 1, foglio n. 226