Art. 2
                  Criteri di nomina dei Presidenti

   Il  Presidente  e'  nominato  tra il personale dirigente e docente
della  scuola  secondaria  superiore,  secondo  il seguente ordine di
precedenza:
      a)   dirigenti  di  istituti  statali  d'istruzione  secondaria
superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali
e  degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei
quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
      b)  docenti  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato di
istituti  statali  d'istruzione  secondaria superiore compresi in una
graduatoria  di  merito  nei  concorsi per dirigente scolastico nelle
scuole secondarie superiori;
      c)  docenti  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato di
istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto
o  svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle
scuole d'istruzione secondaria superiore;
      d)  docenti  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato di
istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto
o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente
scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
      e)  docenti  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato di
istituti  statali  di  istruzione  secondaria superiore con almeno 10
anni di servizio di ruolo.