Art. 2 Criteri di nomina dei Presidenti Il Presidente e' nominato tra il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di precedenza: a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore; b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori; c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore; d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore; e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.