Art. 4. Preferenze a parita' di condizioni La preferenza nella nomina, a parita' di condizione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di cui all'art. 3, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nei precedente servizio di ruolo in qualita' di docente. A parita' di tutte le condizioni, la preferenza e' determinata dall'anzianita' anagrafica.