Art. 4.
                 Preferenze a parita' di condizioni

   La  preferenza nella nomina, a parita' di condizione e nell'ambito
di  ciascuna  fase  territoriale  di  nomina  di  cui  all'art. 3, e'
determinata  dall'anzianita'  di  servizio  di ruolo, compresa, per i
dirigenti  scolastici,  quella  maturata  nei  precedente servizio di
ruolo in qualita' di docente.
   A  parita'  di  tutte  le condizioni, la preferenza e' determinata
dall'anzianita' anagrafica.