Art. 5.
                 Impedimento ad espletare l'incarico

   1. Non e' consentito di rinunciare all'incarico o lasciarlo, anche
in  caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in
settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
   2. L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti,
deve   essere   comunicato   immediatamente   al  Direttore  Generale
dell'Ufficio  Scolastico della Regione in cui ha sede la commissione,
il  quale  dispone  subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a
giustificazione dell'impedimento.
   3.  L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari,
deve   essere   comunicato   immediatamente   al   proprio  dirigente
scolastico,  il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi
addotti a giustificazione dell'impedimento.
   4.  La  documentazione  comprovante i motivi dell'impedimento deve
essere   prodotta   dai   Dirigenti   scolastici   e   dai   docenti,
rispettivamente,   al   Direttore  Generale  dell'Ufficio  Scolastico
Regionale  e  al  proprio  Dirigente  scolastico,  entro  tre  giorni
dall'insorgenza dell'impedimento stesso.