Art. 6.
                       Preclusioni alla nomina

   I  Presidenti  non  possono  essere  nominati nelle commissioni di
esami  operanti  nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto
scolastico  della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato
servizio  negli  ultimi  due  anni  e  nelle  scuole ove abbiano gia'
espletato  per  due volte consecutive nei due anni antecedenti quello
in corso l'incarico di presidente o commissario.