Art. 6. Preclusioni alla nomina I Presidenti non possono essere nominati nelle commissioni di esami operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano gia' espletato per due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in corso l'incarico di presidente o commissario.