Art. 8.
                          Divieti di nomina

   1.  Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una
delle seguenti posizioni:
      a)  qualsiasi  tipo  di assenza o di aspettativa, sempre che si
preveda  il  rientro  in  servizio  in  epoca posteriore alla data di
inizio degli esami;
      b)  collocamento  fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti,
ai  sensi dell'articolo 17,comma 5 del Contratto collettivo nazionale
di  lavoro  del  comparto  del  personale  della  Scuola (Quadriennio
giuridico 2002-2005);
      c)  astensione  obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi
della  legge  30  dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e
integrazioni;
      d) aspettativa o distacco sindacale.
   2.  Non  si  da'  luogo  alla  nomina  a  Presidente del personale
destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte
nell'anno  scolastico  in  corso  o  in  quello precedente ovvero che
risulti   indagato   o   imputato  per  reati  particolarmente  gravi
comportanti  incompatibilita'  con la nomina stessa o che si sia reso
autore  di  comportamenti  scorretti  nel  corso di precedenti esami,
previamente contestati in sede disciplinare.