Art. 8. Divieti di nomina 1. Non si da' luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni: a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami; b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 17,comma 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della Scuola (Quadriennio giuridico 2002-2005); c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni; d) aspettativa o distacco sindacale. 2. Non si da' luogo alla nomina a Presidente del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilita' con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare.