Art. 9.
                            Sostituzioni

   1.   I   Direttori  Generali  degli  Uffici  Scolastici  Regionali
provvedono  alla  sostituzione  dei  Presidenti impediti ad assolvere
l'incarico,   tenendo  conto,  ove  possibile,  dell'elenco  dei  non
nominati,  distinto  per  sede di servizio, trasmesso dal Ministero a
conclusione  delle  operazioni  di nomina, e dei criteri di nomina di
cui ai precedenti articoli.
   2.  Il  Dirigente  scolastico,  al  fine  della  sostituzione  dei
commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunita' di
designare  un  docente  della  stessa materia dello stesso corso o di
altra  classe  di diverso corso o un docente di altra materia d'esame
della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso
corso  del  medesimo  istituto,  anche se il docente prescelto svolge
detta funzione in altra commissione della stessa sede.
   3.  Qualora  cio'  non si renda possibile, il Dirigente scolastico
designa un docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa
materia  del  commissario  da  sostituire  o,  in  mancanza, di altra
materia d'esame della classe.
   4.  Nelle  operazioni  di  sostituzione  deve essere assicurata la
presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima
e della seconda prova scritta.