Art. 3.
                 Sperimentazioni di solo ordinamento

   1.  Negli  istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento  o  "non  assistite"  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  "assistite"  (dette  anche  coordinate)  le prove si
svolgono  secondo  le  modalita'  previste  per  le  classi dei corsi
ordinari  e  vertono sulle discipline che, relativamente alla seconda
prova  scritta,  sono  indicate  nel  decreto ministeriale 21 gennaio
2005,  n. 8 e che, per le restanti prove scritte e il colloquio, sono
quelle  individuate  quali oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai
sensi del comma 2, dell'art. 1 e dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.M.
21 gennaio 2005, n. 9 e sui relativi programmi di insegnamento.
   2.  Nei  predetti  istituti  i candidati esterni, nella domanda di
partecipazione  agli  esami, devono dichiarare se intendono sostenere
gli  esami  sui  programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
   3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto
della  seconda  prova  scritta  (ad  esempio  la matematica del Piano
Nazionale  Informatica  nei  licei  scientifici)  le  prove  di esame
vertono sui contenuti specifici di tale materia.
   4.  Per  la  sperimentazione  di  prosecuzione  dello studio della
lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche'
per  le  sperimentazioni  consistenti  nell'aggiunta  di  una seconda
lingua  straniera  nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la
lingua  straniera  puo'  essere oggetto d'esame, sia in sede di terza
prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente
il  docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della
o delle lingue straniere interessate.