Art. 7.
                            Prove d'esame

   1.	  Per  quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il
colloquio  valgono  le  disposizioni  relative allo svolgimento degli
esami nei corsi ordinari.
   2.	  La  seconda  prova  scritta,  che  per  i  corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo'  essere  grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti  il  corso  di studio per le quali le disposizioni in
materia  di  sperimentazione  prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche.
   Per  l'anno  scolastico  2004-2005, la seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche  su
disciplina  o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda,  nel  decreto  autorizzativo,  verifiche scritte. Sempre per
l'anno scolastico 2004-2005, la disciplina o le discipline oggetto di
seconda  prova  scritta  sono  indicate  nel  decreto ministeriale 21
gennaio  2005,  n.  8,  corredato, ove necessario, di note contenenti
indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
   3.  La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i
Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio.  Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per
il  tempo  occorrente  per  la  relativa  realizzazione,  ha  una sua
autonoma  connotazione  e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensi'  in  tempi  diversi  e  con  docenti  esterni  specialisti  in
relazione   alle  diverse,  tipologie  di  strumento,  come  previsto
dall'art.  252  -  comma  8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 citato nelle
premesse.
   Per  l'effettuazione  di  tale  prova,  i  candidati, ripartiti in
gruppi  distinti  corrispondenti  alle tipologie di strumento oggetto
della  prova  stessa,  sono  convocati  secondo  lo  stesso ordine di
chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
   Sempre   in  rapporto  alla  particolare  natura  della  prova  di
strumento,  il  Presidente  della Commissione viene individuato tra i
musicisti  che  operano  in Conservatori diversi da quello presso cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
   L'esito  della  prova  di  strumento  e'  riportato  con  giudizio
motivato  nella  certificazione  di  cui all'art. 13 del Regolamento,
emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, facente parte integrante del diploma.
   4.  Per  l'anno  scolastico  2004-2005, i candidati provenienti da
corsi  sperimentali  di istruzione per adulti, che, in relazione alla
sperimentazione   stessa   e   in   presenza   di  crediti  formativi
riconosciuti  -  tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso  di  studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di
abilitazione  all'esercizio  di  libere  professioni  -  siano  stati
esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie,
possono,  a  richiesta,  essere  esonerati dall'esame su tali materie
nell'ambito  della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno
comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.