Art. 2
                      Commissioni giudicatrici

   Qualora  il  consiglio  di  classe  in  sede  di  designazione dei
componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua
francese  e  quello  della  disciplina  veicolata  in tale lingua, il
dirigente  scolastico  designa i rispettivi docenti in possesso delle
necessarie  competenze.  Essi  procedono,  sotto  la  vigilanza ed il
coordinamento  del  Presidente  della  commissione,  all'espletamento
dell'esame  finalizzato  al  conseguimento  dell'attestation,  le cui
prove  sono  comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli
esami di Stato e, precisamente: la prova scritta il giorno successivo
a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di
quello previsto per l'esame di Stato.
   E'  autorizzata  la  presenza  di  eventuali  osservatori, inviati
dall'Ambasciata  di  Francia,  senza alcun potere di intervento sulle
operazioni di esami.