IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n. 59"; Visto il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca; Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8; Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Visti i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale; Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il D.M. 23 aprile 2003,n. 41, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. 20 novembre 2000,n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il D.M. 18 settembre 1998,n. 358, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il D.M. 21 gennaio 2005, n. 8, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. 21 gennaio 2005,n. 9, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il D.M. 24 febbraio 2000,n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo 1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa; Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto il D.M. 9 febbraio 2005,n. 13, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. 9 febbraio 2005,n. 15, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2004-2005 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; DECRETA Art. 1 Validita' e corrispondenza del diploma Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.