Art. 2
                      Commissioni giudicatrici

   Nelle  commissioni,  che  valuteranno  gli alunni della sezione ad
opzione  internazionale  di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza
dei  commissari  di  tedesco  per la lingua tedesca e di quello della
materia veicolata nella lingua tedesca.
   E'  autorizzata  la  presenza  di  eventuali  osservatori, inviati
dall'Ambasciata  della  Repubblica  Federale di Germania, senza alcun
potere di intervento sulle operazioni di esami.