Art. 2 Commissioni giudicatrici Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.