Art. 5
                             Valutazione

   La   valutazione   della   quarta   prova  scritta  va  ricondotta
nell'ambito  dei  punti  previsti  per  la terza prova; a tal fine la
Commissione,  attribuito  il  punteggio in modo autonomo per la terza
prova   e  la  quarta  prova,  determina  la  media  dei  punti,  che
costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

                                Art.6
                               Rinvio

   Per  quanto  non  previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni previste dal D.M. relativo ai corsi sperimentali.
    Roma, 9 febbraio 2005
                                               Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali Registro n. 1, foglio n. 231