Art. 5 Valutazione La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove. Art.6 Rinvio Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni previste dal D.M. relativo ai corsi sperimentali. Roma, 9 febbraio 2005 Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 1, foglio n. 231