Art. 10
                         COMMISSIONI D'ESAME

   1  Per l'anno scolastico 2004/2005, valgono le disposizioni di cui
al  D.M.  in  data 25 gennaio 2001,n. 104, integrato, in applicazione
dell'art.  22,  comma 7, della legge n. 448/2001, dal D.M. 9 febbraio
2005,  n.  14,  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di nomina,
designazione  e  sostituzione  dei  presidenti e dei componenti delle
commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore,  nonche' le istruzioni di cui alla
circolare ministeriale 9 febbraio 2005, n. 16, sulla formazione delle
commissioni.