Art. 13 RIUNIONE PRELIMINARE 1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalita' delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro, puo' affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione. 2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verra' riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni. 3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per incompatibilita'. 4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra' farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvedera' in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione. Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado ne' di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. 5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonche' la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: a) elenco dei candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame; c) certificazioni relative ai crediti formativi; d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito; f) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima classe, esito dell'esame preliminare; g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6; h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17; i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione. 6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. in tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento. 7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni e' pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta. 8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 10 della presente ordinanza. 9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche' le modalita' di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 11.Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.