Art. 15
                            PROVE SCRITTE

   1.  Per l'anno scolastico 2004/2005 valgono le disposizioni di cui
al  D.M. 23 aprile 2003,n. 41, relativo alle modalita' di svolgimento
della  prima  e  della  seconda  prova  scritta  ed  al DM n. 429 del
20.11.2000,  concernente  le  caratteristiche  formali generali della
terza  prova  scritta, nonche' le istruzioni per lo svolgimento della
prova medesima per l'anno scolastico 2004/2005.
   2. Per l'anno scolastico 2004/2005, la seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche  su
disciplina  o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio
vale  per  l'individuazione della materia oggetto della seconda prova
scritta  per  l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici
industriali.
   3.  Qualora  la  materia  oggetto  di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata
preveda  piu'  di  una  lingua,  la scelta e' demandata al candidato.
Negli  istituti  tecnici per il turismo la scelta della prova scritta
e'  da  circoscrivere  alle  due  lingue  per  le  quali  il  vigente
ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
   4.  La  terza  prova  e'  predisposta dalla commissione secondo le
modalita'  di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per
gli  istituti  professionali,  la  commissione  tiene  conto, ai fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e capacita', delle
esperienze  realizzate  nell'area  di professionalizzazione, indicate
nel documento del consiglio di classe.
   5.  La  commissione  dispone  di 45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle  prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
   6.  Le  commissioni,  ai fini della correzione della prima e della
seconda  prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al   D.M.   358/98,  ferma  restando  la  responsabilita'  collegiale
dell'intera   commissione.   L'organizzazione  dei  lavori  per  aree
disciplinari  puo'  essere  attuata  solo  in  presenza di almeno due
docenti  per  area e con l'osservanza della procedura di cui all'art.
13,comma 9.
   7.  Le  operazioni di correzione delle prove scritte si concludono
con  la  formulazione  di  una proposta di punteggio in numeri interi
relativa  alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera  commissione  a  maggioranza,  compreso il presidente, ai
sensi  dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti piu' di due punteggi e
non  sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota
su  proposte  del  presidente  a  partire  dal  punteggio  piu'  alto
proposto,  a  scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la
maggioranza,  il  presidente  attribuisce  al  candidato il punteggio
risultante  dalla  media  aritmetica  dei  punti  proposti  e procede
all'eventuale  arrotondamento  al numero intero piu' approssimato. Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il  verbale  deve  altresi'  contenere  l'indicazione  di  tutti  gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art.  13  del  Regolamento.  In considerazione dell'incidenza che
hanno  i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio
sul  voto  finale,  i  componenti  le commissioni utilizzano l'intera
scala dei punteggi prevista.
   8. il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti  i  candidati  di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede
della  commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata
per  l'inizio  dello  svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno
esclusi  dal  computo  le  domeniche e i giorni festivi intermedi. E'
facolta'  di  ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere
il  punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra
tale  richiesta  entro  il  giorno  precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.