Art. 2
                          CANDIDATI INTERNI

   1. Sono ammessi all'esame di Stato:
      a)  gli  alunni  delle  scuole  statali e paritarie che abbiano
frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  e  siano  stati  valutati con
attribuzione  di  voto  in  ciascuna  disciplina in sede di scrutinio
finale;
      b)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
      c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che  abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente
le  caratteristiche  di  cui  all'art.  2  comma  1  lettera  c)  del
Regolamento  e  che  siano stati valutati con attribuzione di voto in
ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
      d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che,  avendo  frequentato  la  penultima  classe di un corso di studi
avente  le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del
Regolamento,  siano  stati  ammessi  alla  abbreviazione  di  cui  al
successivo comma 2.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto per gli istituti pareggiati e
per  quelli  legalmente  riconosciuti dal precedente comma 1, lettera
d),  gli  alunni  iscritti  alle  penultime classi possono sostenere,
nella  sessione  dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato,
esclusivamente  per  merito,  quando  nello  scrutinio  finale per la
promozione  all'ultima  classe  abbiano  riportato  non  meno di otto
decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei
motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni
pratiche dell'educazione fisica.
   3.  A  decorrere  dall'anno scolastico 2004/2005, cessano di avere
applicazione  le  disposizioni  in  materia  di  rinvio  del servizio
militare   di  leva  per  motivi  di  studio,  in  conseguenza  della
sospensione  delle chiamate a svolgere tale servizio, a decorrere dal
l°  gennaio  2005,  stabilita  dall'articolo  1 della Legge 23 agosto
2004, n. 226.
   La disposizione di cui alla Legge 10 dicembre 1997,n. 425, art. 2,
comma 4, concernente l'abbreviazione di un anno del corso di studi di
scuola   seconda-ria   superiore,  per  obblighi  di  leva,  diviene,
pertanto, inapplicabile.