Art. 21 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nella data individuata ai sensi dell'art. 12 - comma 4,della presente O.M., al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo. 2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. 3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 13 e 14, nonche' quella di cui al paragrafo 4.6 della C.M. 261/2000.