Art. 21
                     PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

   1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nella
data individuata ai sensi dell'art. 12 - comma 4,della presente O.M.,
al   termine   dei   lavori,   nell'albo   dell'istituto  sede  della
commissione,  con  la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel
caso di esito negativo.
   2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura della
Commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame.
   3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono  le  disposizioni  di  cui all'art. 4, commi 13 e 14, nonche'
quella di cui al paragrafo 4.6 della C.M. 261/2000.