Art. 23
                               TERMINI

   1.  La  presente  Ordinanza,  per  il  suo carattere ricognitivo e
organizzatorio,  recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge
n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.
   2.  I  termini  indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in
cui  vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati
al giorno seguente.