Art. 23 TERMINI 1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa. 2. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.