Art. 24
                  ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
                E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

   1.  Per  la  Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di
cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con
il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina
delle  modalita'  e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame
di  Stato  conclusivo  dei  corsi  di studio di istruzione secondaria
superiore  in  quella  Regione,  ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis,
della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la
quarta  prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale
31/11/98, n. 52.
(*)   2.  Nella  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  le  modalita'  di
svolgimento  della terza prova scritta sono modificate secondo quanto
previsto  dal  Decreto del Presidente della Provincia n. 553/17.1 del
24-11-2004,avente  per  oggetto: "Modifica del decreto del Presidente
della  Giunta  Provinciale  n.  22  del  14-5-1999  -  regolamento di
esecuzione  della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del DPR 23 luglio
1998,n.  323,  concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  superiore  per le
specifiche   esigenze   delle  scuole  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano".

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          (*)  Come  da  comunicazione  della  provincia  autonoma di
          Bolzano   (prot.  17.1/32.05.24/1266  del  15-2-2005),  gli
          estremi dell'atto devono intendersi rettificati in n. 2 del
          17-1-2005.