Art. 24 ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 31/11/98, n. 52. (*) 2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 553/17.1 del 24-11-2004,avente per oggetto: "Modifica del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 22 del 14-5-1999 - regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del DPR 23 luglio 1998,n. 323, concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per le specifiche esigenze delle scuole della Provincia Autonoma di Bolzano". --------------------- (*) Come da comunicazione della provincia autonoma di Bolzano (prot. 17.1/32.05.24/1266 del 15-2-2005), gli estremi dell'atto devono intendersi rettificati in n. 2 del 17-1-2005.