Art. 3
                          CANDIDATI ESTERNI

   1.  Sono  ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
      a)  compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare
in  cui  si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
      b)  siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da
almeno  un  numero  di  anni  pari  a  quello  della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall'eta';
      c)  compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare
in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
      d)  siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un  corso  di  studio  di  istruzione  secondaria superiore di durata
almeno quadriennale;
      e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
   2.  Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti
   d'arte  i  candidati  esterni che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
      a)  compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare
in  cui  si  svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
      b)  siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o
di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
      c)  compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare
in  cui  si  svolge  l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi
i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
      d)  siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di
   studio   di  istruzione  secondaria  superiore  di  durata  almeno
quadriennale
   e   del  diploma,  rispettivamente,  di  qualifica  e  di  licenza
corrispondenti;
      e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15
   marzo.
   3.  I  candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali, ivi
compresi  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  debbono
documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale
o  lavorative  coerenti,  per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento  del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le
esperienze  di  formazione  o lavorative sono riferite allo specifico
indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere   in   un'attivita'   caratterizzata   da   contenuti  non
esclusivamente  esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se
subordinata,  da  una  dichiarazione  del  datore  di  lavoro redatta
secondo  lo  schema  allegato  alla presente ordinanza e, se di altra
natura,  da  idonea  documentazione.  Per comprovare le esperienze di
formazione  o  lavorative  svolte presso pubbliche amministrazioni e'
ammessa   l'autocertificazione,  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  conforme  al modello allegato, prodotta ai
sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000.  La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica
ad esaurimento.
   4.  I  candidati  esterni  agli esami di Stato di istituto tecnico
commerciale,  se  in  possesso  di  promozione  o  idoneita' a classe
terminale   dei   seguenti   indirizzi   di  precedente  ordinamento:
Amministrativo,  Mercantile,  Commercio con l'estero, Amministrazione
industriale   possono   sostenere  le  prove  degli  esami  di  Stato
unicamente  per  l'indirizzo  Giuridico-economico-aziendale  di nuovo
ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di
idoneita'  o  promozione  a classe non terminale, sostengono, invece,
esame  preliminare  nella  specie dell'esame di idoneita' e non anche
dell'esame integrativo.
   5.  E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato
conclusivi  dei  corsi di studio di Istituto tecnico per le Attivita'
sociali,  indirizzo  dirigenti di comunita' e di Istituto tecnico per
il   Turismo,   i   quali,  per  motivi  di  impedimento  debitamente
comprovati,  non  abbiano,  rispettivamente,  svolto  il tirocinio di
psicologia  e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente  gli  esami  di  Stato  stessi. li mancato svolgimento del
tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno
essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista
dall'art. 13 del regolamento. In particolare, per i candidati esterni
agli   esami   di   Stato   di  istituto  tecnico  per  le  attivita'
sociali-indirizzo  dirigenti di comunita', il mancato svolgimento del
tirocinio   di   psicologia   e  pedagogia  e'  consentito  solo  con
riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale .Per
i  candidati,  quindi,  che  sostengono esami preliminari, al pari di
quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e' ammessa
in  relazione  agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe),
anche  atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza
di  una  classe  che,  come  da programma, ha nel tirocinio una parte
integrante della corrispondente materia.
   6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione  o  idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso
di  studi  di  un  Paese  appartenente  all'Unione  Europea di tipo o
livello   equivalente,   e'  subordinata  al  superamento  dell'esame
preliminare di cui all'art. 7.
   7.  I  candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non
siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di  Stato,  nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e
dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di
cui   all'art.   7.   Il   requisito   dell'adempimento  dell'obbligo
scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero di anni di istruzione
almeno   pari   a   quello  previsto  dall'ordinamento  italiano  per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
   8.  E'  fatta  salva  l'ammissione  di  candidati in attuazione di
obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
   9.  Non  sono  ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
   10.  Non  e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
   11. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato  negli  istituti  statali  o  paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al
successivo art. 4, comma 7.