Art. 4
                          SEDI DEGLI ESAMI

   1.  Sono  sedi  degli  esami  di Stato per i candidati interni gli
istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati
di  cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti.
   2.  Per  gli  alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi
frequentato.
   3.  Per  i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma  3,  del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi
di  esame  soltanto  gli istituti statali e gli istituti paritari. Ai
candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole
o  corsi  privati  e'  fatto divieto di sostenere gli esami in scuole
paritarie  che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o da altra gestore
avente comunanza di interessi.
   4.  Salvi  i  casi  dei  candidati  agli  esami finali dei corsi a
diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati
esterni  gli  istituti  statali e gli istituti paritari sedi di esame
sono  quelli  ubicati  nel  comune  o  nella  provincia di residenza.
L'ordine   di  indicazione  dei  due  Enti  (comune  o  provincia  di
residenza), di cui all'art. 4, comma 6, della legge 10-12-1997,n. 425
e  del relativo regolamento applicativo, DPR n. 323/1998,art. 8,comma
3, induce a ritenere che la sede di prima preferenza per il candidato
esterno  debba essere il comune di residenza. Per i candidati esterni
agli  esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso
gli  istituti Tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni
di  carattere  organizzativo  di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261
del  22/11/2000,  con  la  precisazione  che gli interessati potranno
presentare domanda ad un solo istituto statale o paritario.
   5.  Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le
norme di cui ai D.P.R. 445/2000.
   6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori in un comune
o  provincia  diversi  da quelli della residenza anagrafica e intenda
ivi  sostenere gli esami, e' tenuto a presentare all'istituto statale
o   paritario  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000, da cui risulti la
situazione  personale  che  giustifica la presentazione della domanda
all'istituto  statale  o paritario ubicato nel luogo di dimora. Se il
candidato  e'  minorenne,  la dichiarazione e' resa dall'esercente la
potesta'   parentale.   La   documentazione,   atta   a  giustificare
l'iscrizione  all'istituto della sede di dimora, deve essere allegata
alla domanda.
   7.  I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti  statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento  e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui programmi
relativi    all'indirizzo    sperimentale    prescelto   e   presente
nell'istituto  scolastico  sede  d'esame.  I  candidati  esterni, che
chiedono  di  sostenere  gli  esami di Stato negli istituti statali o
paritari  ove  funzionano  indirizzi  sperimentali linguistici, hanno
facolta'  di  sostenere  gli  esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli   del   corso  ad  indirizzo  sperimentale  linguistico  della
istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono
sostenere  gli  esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato
il  c.d.  "Progetto  Sirio"  dell'istruzione tecnica. A questi ultimi
candidati  si  applicano  le disposizioni di cui alla C.M. n. 261 del
22-11-2000, paragrafo 1.6.
   8.  Negli  istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento  o  "non  assistite"  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  "assistite"  dette  anche  coordinate,  i  candidati
esterni  devono  dichiarare,  nella  domanda  di  partecipazione agli
esami,  se  intendono  sostenere  gli  esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
   9.   Il  dirigente  scolastico  trasmette  al  Direttore  generale
dell'Ufficio   Scolastico   Regionale,   ai   fini  della  successiva
assegnazione  ad  altro  o  altri  istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4,5e6.
   10.   Il   Dirigente   scolastico  valuta  l'esistenza  di  idonea
ricettivita'  dell'Istituto,  in  relazione  al  numero  delle classi
terminali  dell'indirizzo  di studi richiesto, al numero di candidati
esterni   assegnabili   a  ciascuna  di  esse  anche  ai  fini  dello
svolgimento  degli  esami  preliminari,  alla  materiale capienza dei
locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di
classi  non  terminali  del  medesimo  istituto - per l'effettuazione
degli  esami  preliminari  e/o  per  la formazione delle commissioni.
Nell'ipotesi  di  ricettivita'  inidonea,  il  Dirigente  scolastico,
tenuto  conto  dell'ordine  cronologico  di  acquisizione  agli  atti
dell'istituto  delle  domande  dei  candidati  esterni,  trasmette le
domande in eccedenza al Direttore Generale regionale.
   11.  Nell'ipotesi di costituzione di commissioni di esame con soli
candidati esterni ovvero con un numero di candidati esterni eccedente
rispetto   al   limite   previsto  dall'art.  9,  comma  3,  del  DPR
22.7.1998,n.  323, si applicano le disposizioni contenute nella CM 22
ottobre 2004,n. 77, prot. 15269.
   12.  I  Direttori  Generali  regionali,  ai  fini  della eventuale
redistribuzione dei candidati esterni, procedono come segue:
      a)  assegnano, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati,
le  domande  ad  altro  o  altri  Istituti dello stesso indirizzo del
comune o della provincia;
      b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o
istituti  della  provincia,  secondo le indicazioni della lettera a),
attribuiscono  le  domande  in eccedenza ad Istituto o istituti dello
stesso indirizzo di province vicine.
   13.   Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico  indirizzo  e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza  dei  candidati  esterni  ad  altri  istituti  dello stesso
indirizzo  della provincia a di province vicine, i Direttori Generali
regionali  dispongono  che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame  conclusivo  si svolgano in altri istituti o scuole, anche
di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia, ivi compresi
quelli  non  impegnati  in  esami  di  Stato.  In  tale situazione, i
Direttori   Generali   regionali  procedono  alla  configurazione  di
apposite commissioni con soli candidati esterni;
      i  candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto
al  quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento
e  collegamento  all'attivita'  didattica  delle classi stesse ed, in
particolare,  al  documento  predisposto  dal  consiglio di classe ai
sensi dell'art. 6 della presente O.M.;
      i  commissari  sono designati dal dirigente scolastico al quale
sono  state  prodotte  le  domande,  secondo  i  criteri  di cui alle
disposizioni  menzionate  nell'art.  10  della  presente  Ordinanza e
prioritariamente  utilizzando  i docenti delle classi terminali e non
terminali  dello  stesso  istituto  o  di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta
necessita',  il medesimo dirigente scolastico designa anche personale
incluso  nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In
quest'ultimo  caso,  al  personale docente che sia stato impegnato in
supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma
soltanto  il  compenso  previsto  per  i commissari delle commissioni
degli esami di Stato;
      per  gli  esami  preliminari,  il dirigente scolastico al quale
sono  state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni   d'esame,   composte   dai   docenti   delle  discipline
dell'ultimo  anno  e,  se necessario, dai docenti delle materie degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente  docenti  dello  stesso istituto o di istituti dello
stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i
commissari  designati  per  le  commissioni dell'esame conclusivo. In
caso  di  assoluta  necessita', il medesimo dirigente scolastico puo'
nominare  anche  personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti  a  supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato
in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale
ma  soltanto  il  compenso  previsto  per  gli  esami preliminari. Le
commissioni  sono  presiedute  dal dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame;
      il  rilascio  della  certificazione  rientra  nella  competenza
dell'istituto  statale  o  dell'Istituto  paritario presso il quale i
candidati  hanno  prodotto  domanda  d'esame  ed  al quale le singole
commissioni,  a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli
atti.
   14.  La  procedura  indicata  ai  comma 13, ad eccezione di quanto
previsto  per  la  designazione  dei commissari e per la costituzione
delle  commissioni  per  gli  esami  preliminari, non si applica alle
situazioni   dei  candidati  esterni  agli  esami  nell'indirizzo  di
dirigente  di  comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita'
sociali,  per  le  quali  valgono  le  indicazioni di cui alla citata
circolare n. 261/2000, paragrafo 4.
   15.  Nei  casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore  generale  dell'Ufficio Scolastico Regionale, al quale sono
state  trasmesse  da  parte  dei  Dirigenti scolastici le domande dei
candidati,  da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati assegnati.
   16.  I  candidati  provenienti da uno stesso istituto privato sono
assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione
di cui al terzo comma - secondo alinea.
   17.   I  Direttori  generali  degli  Uffici  Scolastici  Regionali
valutano  le  richieste  di  effettuazione  delle prove d'esame fuori
della  sede  scolastica  (per  i  candidati degenti in luogo di cura,
detenuti,   ecc.)  autorizzando  le  commissioni,  ove  ne  ravvisino
l'opportunita',  a  spostarsi  presso  le  suddette  sedi anche fuori
provincia.  In  tale  ipotesi,  le  prove scritte sono effettuate, di
norma, nella sessione suppletiva.
   18.  Per  i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata  dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
   19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.