Art. 4 SEDI DEGLI ESAMI 1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altra gestore avente comunanza di interessi. 4. Salvi i casi dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. L'ordine di indicazione dei due Enti (comune o provincia di residenza), di cui all'art. 4, comma 6, della legge 10-12-1997,n. 425 e del relativo regolamento applicativo, DPR n. 323/1998,art. 8,comma 3, induce a ritenere che la sede di prima preferenza per il candidato esterno debba essere il comune di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunita' presso gli istituti Tecnici per le attivita' sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22/11/2000, con la precisazione che gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto statale o paritario. 5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui ai D.P.R. 445/2000. 6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, e' tenuto a presentare all'istituto statale o paritario un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale o paritario ubicato nel luogo di dimora. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale. La documentazione, atta a giustificare l'iscrizione all'istituto della sede di dimora, deve essere allegata alla domanda. 7. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica. A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M. n. 261 del 22-11-2000, paragrafo 1.6. 8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4,5e6. 10. Il Dirigente scolastico valuta l'esistenza di idonea ricettivita' dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, al numero di candidati esterni assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. Nell'ipotesi di ricettivita' inidonea, il Dirigente scolastico, tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto delle domande dei candidati esterni, trasmette le domande in eccedenza al Direttore Generale regionale. 11. Nell'ipotesi di costituzione di commissioni di esame con soli candidati esterni ovvero con un numero di candidati esterni eccedente rispetto al limite previsto dall'art. 9, comma 3, del DPR 22.7.1998,n. 323, si applicano le disposizioni contenute nella CM 22 ottobre 2004,n. 77, prot. 15269. 12. I Direttori Generali regionali, ai fini della eventuale redistribuzione dei candidati esterni, procedono come segue: a) assegnano, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo del comune o della provincia; b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), attribuiscono le domande in eccedenza ad Istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine. 13. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo della provincia a di province vicine, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione, i Direttori Generali regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni; i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all'attivita' didattica delle classi stesse ed, in particolare, al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6 della presente O.M.; i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 della presente Ordinanza e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato; per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame; il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti. 14. La procedura indicata ai comma 13, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunita' presso gli Istituti tecnici per le attivita' sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000, paragrafo 4. 15. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, al quale sono state trasmesse da parte dei Dirigenti scolastici le domande dei candidati, da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. 16. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea. 17. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.