Art. 5
                     PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

   1.  I  candidati  interni  ed  esterni  devono  aver presentato la
domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre  2004.  La  do-manda dei candidati esterni deve essere stata
corredata,  oltre  che  di ogni indicazione ed elemento utile ai fini
dello  svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  del D.P.R .n.
445/2000,  atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei
requisiti  di  ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei
predetti  candidati  esterni  deve  essere stata corredata, altresi',
della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.
   2.   La  dichiarazione  relativa  alle  esperienze  di  formazione
professionale  o  lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla  frequenza  del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di  agenzia  ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza  della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro il 31 maggio 2005.
   3.  Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande
di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
   4.  Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese  in  considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli
Uffici  Scolastici  Regionali  e,  limitatamente  a  casi  di gravi e
documentati  motivi  che  ne giustifichino ritardo e sempre che siano
pervenute  entro il termine del 31 gennaio 2005. i Direttori generali
degli  Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli
interessati  dell'accettazione  o  meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga  del  termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive
dei  candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime
condizioni,  con  l'avvertenza  che  questi  ultimi devono presentare
domanda al dirigente scolastico.
   Si  precisa,  altresi',  che  il  suddetto  termine  e'  di natura
ordinatoria  e  che  i  candidati  interni hanno ,comunque, titolo ad
essere  ammessi  agli esami, sempre che, come dispone l'art. 2, comma
1,  del D.P.R. n. 323/1998, siano stati valutati in sede di scrutinio
finale.
   5.  Analoga  procedura e' adottata nei casi in cui, per comprovate
gravi  necessita',  il candidato sia costretto a cambiare sede; nella
nuova  domanda  il  candidato  stesso  deve far menzione della scuola
presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
   6.  Le  domande  dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2,
devono  essere  presentate  al  proprio  Istituto entro il 31 gennaio
2005.
   7.  Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle
lezioni  dell'ultima  classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo,
il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2005.
   8.  L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame, che e' tenuto a verificare la completezza
e  la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente
scolastico,  ove  necessario,  invita  il candidato a perfezionare la
domanda.  Il  predetto adempimento deve essere effettuato prima della
formulazione  delle  proposte  di configurazione delle commissioni di
esame.
   9.  Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti  devono  essere  presentate al competente Direttore generale
dell'Ufficio  Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della
Casa  Circondariale,  con  il  nulla  osta del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2004.
   L'assegnazione  dei  candidati  suddetti  alle singole istituzioni
scolastiche,  nonche'  i  successivi  adempimenti  sono  disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.