Art. 7
               ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

   1.  L'ammissione  dei candidati esterni che non abbiano conseguito
la  promozione  o l'idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un
corso  di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e
livello  equivalente,  e'  subordinata  al  superamento  di  un esame
preliminare  inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche,  pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano
di  studi,  la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per  i  quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'
alla classe successiva.
   2.  I  candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine
di  un  corso  di  studi di istruzione secondaria superiore di durata
almeno  quadriennale,  di  cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma
2,lettera   d)  e  quelli  in  possesso  di  promozione  o  idoneita'
all'ultima  classe  di  altro  corso  di  studio  sostengono  l'esame
preliminare  solo  sulle  materie  e  sulle  parti  di  programma non
coincidenti con quelle del corso gia' seguito.
   3.  I  candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non
siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di  Stato,  nelle  ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere
a),  c),  d),  previo  superamento  delle prove di cui al comma 1 del
presente   articolo.   Il   requisito  dell'adempimento  dell'obbligo
scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si
intende  soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero  di  anni di
istruzione  almeno  pari  a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
   4.  La  disposizione  di  cui  al  comma 2, attesa la peculiarita'
dell'indirizzo  e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli  alunni  del  quinto  anno  di  corso dell'istituto agrario con
specializzazione  in  viticoltura  ed enologia (durata sessennale del
corso)  che  chiedano  di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato
del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale,
subordinatamente  al conseguimento della promozione all'ultima classe
del  corso  sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine
il   dirigente   scolastico  cura  la  compatibilita'  dei  tempi  di
effettuazione  dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli
esami preliminari.
   5.  L'esame  preliminare  e'  sostenuto  nel  mese  di  maggio  e,
comunque,  non  oltre  il termine delle lezioni, davanti al consiglio
della  classe  collegata  alla  commissione  alla  quale il candidato
esterno  e'  stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario,
e'   integrato   dai  docenti  delle  materie  insegnate  negli  anni
precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti
la  costituzione  di apposite commissioni di esame con soli candidati
esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 13.
   6.  Il  dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
   7.  Ferma  restando la responsabilita' collegiale, il consiglio di
classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per
sottocommissioni,  composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
   8.  Il  candidato  e'  ammesso  all'esame  di Stato se consegue un
punteggio  minimo  di  sei decimi in ciascuna delle discipline per le
quali sostiene la prova.
   9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto   anche   di   crediti   formativi  eventualmente  acquisiti  e
debitamente documentati.
   10.  I  candidati  esterni  provvisti di idoneita' o di promozione
all'ultima  classe,  ovvero  di  ammissione  alla  frequenza di detta
classe,  ottenuta  in precedenti esami di maturita' o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
   11.  L'esito  positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento  dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita' all'ultima
classe  del  tipo  di istituto di istruzione secondaria superiore cui
l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso
di  non  ammissione  all'esame  di Stato, puo' valere, a giudizio del
consiglio  di  classe  o  delle  apposite  commissioni d'esame di cui
all'art.  4,  comma 13, come idoneita' ad una delle classi precedenti
l'ultima.
   12.  Il  disposto  di  cui al comma 11 si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.