Art. 8 CREDITO SCOLASTICO 1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata ai Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. 3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico e' attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento. 4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita' (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo 1e indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di maturita', il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneita' alla penultima e/o alla terzultima classe. 5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attivita' che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime. 6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, puo' motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e' pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. 8. Il credito scolastico per i candidati esterni e' attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso e' pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta. 9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, pero', non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneita' alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno. 10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneita', il credito scolastico e' attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di idoneita' ne' abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 2 per anno.