Art. 9 CREDITI FORMATIVI 1. Per l'anno scolastico 2004/2005, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49. 2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2005 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attivita' svolte presso pubbliche amministrazioni. 3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perche' possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.