Art. 9
                          CREDITI FORMATIVI

   1. Per l'anno scolastico 2004/2005, valgono le disposizioni di cui
al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
   2.  La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto  sede  di  esame entro il 15 maggio 2005 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui al D.P.R. n.
445/2000,   nei   casi   di   attivita'   svolte   presso   pubbliche
amministrazioni.
   3.  Qualora  gli  esami  preliminari inizino prima del 15 maggio i
candidati  esterni  devono  essere  opportunamente  informati perche'
possano  presentare  gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.