Art. 10.
  Validazione biologica delle unita' di sangue e/o di emocomponenti
  1. Ad ogni donazione il donatore viene obbligatoriamente sottoposto
agli  esami  di  laboratorio  di  cui all'allegato n. 7, parte A e B,
volti  ad  escluderne  la positivita' degli indicatori delle malattie
trasmissibili   e   ad  individuarne  le  principali  caratteristiche
immunoematologiche.
  2.  L'eventuale  positivita'  di  campioni  di sangue alla prova di
verifica   iniziale,   relativa   alle   indagini   per  le  malattie
trasmissibili,   rende  obbligatoria  la  ripetizione  delle  analisi
tenendo conto dell'algoritmo di cui all'allegato n. 8.
  3.  I  risultati  delle indagini di cui ai commi precedenti vengono
riportati nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte
F.