Art. 11.
                   Esami per il donatore periodico
  1. Ogni anno il donatore periodico viene sottoposto, oltre che agli
esami di cui al precedente art. 10, agli esami indicati nell'allegato
n. 7, parte C, finalizzati alla valutazione del suo stato generale di
salute;  i relativi risultati vanno annotati nella cartella sanitaria
del donatore, allegato n. 2, parte F.