Art. 12.
       Donazione di cellule staminali emopoietiche periferiche
  1.   Il   candidato  donatore  di  cellule  staminali  emopoietiche
periferiche   deve   possedere  gli  stessi  requisiti  previsti  per
l'idoneita'  alla  donazione  di  sangue intero e deve inoltre essere
valutato  per  i  rischi  connessi  alle  procedure di prelievo da un
medico esperto in medicina trasfusionale oltre che dal medico curante
del ricevente (per il donatore allogenico).
  2.  In  particolari  situazioni  di  necessita'  e  per  specifiche
esigenze  cliniche  possono  essere  adottati  criteri  di  idoneita'
diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel
rispetto  comunque  del  criterio  della  massima tutela a protezione
della salute del donatore.
  3. Il candidato donatore autologo o allogenico di cellule staminali
periferiche   deve  essere  indagato  per  i  marcatori  di  malattie
infettive   trasmissibili   non   oltre  trenta  giorni  prima  della
donazione.