Art. 14.
                   Tracciabilita' della donazione
  1.  Presso  ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un
sistema  di  registrazione  e  di  archiviazione dati che consenta di
ricostruire il percorso di ogni unita' di sangue o emocomponenti, dal
momento del prelievo fino alla sua destinazione finale.
  2.  I  dati  anagrafici,  clinici  e  di  laboratorio devono essere
registrati  e  aggiornati  in  uno schedario donatori gestito in modo
elettronico o manuale. Detto schedario deve essere tenuto in modo da:
    a) contenere  cognome  e  nome,  sesso,  luogo e data di nascita,
residenza   e   domicilio,   se  diverso  dalla  residenza,  recapito
telefonico,   Associazione   o   Federazione   di   volontariato   di
appartenenza del donatore (ed eventualmente anche recapito telefonico
del posto di lavoro, codice fiscale e sanitario);
    b)  garantire  l'identificazione  univoca, proteggere l'identita'
del  donatore,  con  particolare  riferimento  alla  disciplina sulla
tutela  dei  dati,  quanto a riservatezza e sicurezza, facilitando al
tempo stesso la tracciabilita' della donazione;
    c) consentire    l'introduzione   di   informazioni   riguardanti
eventuali  reazioni avverse del donatore alla donazione, i motivi che
ne  sconsigliano  l'effettuazione, temporaneamente o permanentemente,
sempre nel rispetto della riservatezza.
  3.  Le  operazioni di registrazione vanno effettuate immediatamente
dopo  che  sia  stata  ultimata  ogni  singola fase di lavoro, devono
essere  leggibili  e  consentire l'identificazione dell'operatore che
deve  siglare  ogni  singola  fase eseguita, compresa quella relativa
alla conservazione delle registrazioni.
  4.  Nel  caso  di  reazioni  avverse correlate alla trasfusione nel
ricevente,  deve  essere  possibile attraverso il precitato schedario
risalire  al  donatore  e verificare i risultati di tutte le indagini
compiute ed il relativo giudizio finale.