Art. 15.
                  Conservazione delle registrazioni
  1.  La  documentazione  che  consente di ricostruire il percorso di
ogni  unita' di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino
alla  sua  destinazione  finale,  il  modulo  di  consenso  informato
relativo  a  ciascuna  donazione  (autologa  ed allogenica) nonche' i
risultati  delle  indagini  di validazione prescritte dalla normativa
vigente  su  ogni  unita'  di  sangue o emocomponenti, debbono essere
conservati per trenta anni;
  2. Le registrazioni dei risultati riguardanti la determinazione del
gruppo  sanguigno  AB0 ed Rh, delle eventuali difficolta' riscontrate
nella  tipizzazione,  della  presenza  di anticorpi irregolari, delle
reazioni   trasfusionali,   nonche'  delle  prove  di  compatibilita'
pretrasfusionali,   ove   eseguite,  debbono  essere  conservate  per
quindici anni.
  3.  Le registrazioni relative alla temperatura di conservazione del
sangue  e  degli  emocomponenti,  ai  controlli  di  sterilita', e ai
controlli  di  qualita' su emocomponenti, reagenti, strumentazione ed
esami di laboratorio, debbono essere conservate per dodici mesi.