Art. 16.
          Programmi di prevenzione ed educazione sanitaria
  1.  Le iniziative di educazione sanitaria e le indagini eseguite ai
fini  della  tutela  della  salute dei donatori e della sicurezza dei
riceventi,  rappresentano un significativo riferimento epidemiologico
per  la  realizzazione  di  alcuni  tra  i principali obiettivi della
programmazione  sanitaria  nazionale quali promuovere comportamenti e
stili  di vita per la salute e contrastare le principali patologie. A
tale  fine  le  regioni con il supporto delle strutture trasfusionali
esistenti   sul   proprio   territorio,   promuovono   iniziative  di
prevenzione  ed  educazione sanitaria sulla base dell'analisi e della
valutazione  epidemiologica  dei  dati  rilevati sui donatori e sulle
donazioni.
  2.  Le  strutture  trasfusionali  assicurano adeguata consulenza al
candidato donatore o al donatore la cui donazione e stata rinviata.
  3.  La  struttura  trasfusionale  che  accerti  su  un  donatore la
sieroconversione per malattie virali trasmissibili con la trasfusione
di  sangue  o  di  emocomponenti  deve  informare il donatore e darne
tempestiva  notifica,  secondo  le modalita' previste dalla normativa
vigente,  all'autorita'  sanitaria  competente  per  gli  adempimenti
conseguenti.