Art. 2.
       Sensibilizzazione e informazione del candidato donatore
  1.  Le  Associazioni  e  le  Federazioni  dei donatori volontari di
sangue   e   le  strutture  trasfusionali  collaborano  per  porre  a
disposizione   di  tutti  i  candidati  donatori  di  sangue  e/o  di
emocomponenti,  ai  fini della loro sensibilizzazione e informazione,
materiale  educativo  accurato  e comprensibile sulle caratteristiche
essenziali del sangue, degli emocomponenti e dei prodotti emoderivati
e  sui  notevoli  benefici  che  i  pazienti  possono  ricavare dalla
donazione.
  Dal predetto materiale si devono evincere:
    a) i  motivi  per  i quali vengono effettuati la compilazione del
questionario,   l'anamnesi,  l'esame  obiettivo,  l'accertamento  dei
requisiti  fisici  e  le  indagini per la validazione biologica delle
donazioni;
    b) le  informazioni  sul  rischio  che malattie infettive possono
essere trasmesse attraverso il sangue e i suoi prodotti;
    c) il   significato   delle   espressioni:   consenso  informato,
autoesclusione, esclusione temporanea e permanente;
    d) i  motivi  per cui non devono donare sangue coloro ai quali la
donazione potrebbe provocare effetti negativi sulla propria salute;
    e) i  motivi  per  cui  non devono donare sangue coloro che cosi'
facendo  metterebbero a rischio la salute dei riceventi la donazione,
come  il  caso  di  coloro  che  hanno comportamenti sessuali ad alto
rischio  di  trasmissione  di  malattie  infettive  o sono affetti da
infezione da virus HIV/AIDS e/o da epatite o sono tossicodipendenti o
fanno  uso non prescritto di sostanze farmacologiche per via IM, EV o
tramite  altri  strumenti  in  grado  di  trasmettere  gravi malattie
infettive,  comprese sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo
di culturismo fisico;
    f)  le  informazioni  specifiche  sulla natura delle procedure di
donazione e sui rischi collegati per coloro che intendano partecipare
ai  programmi  di  donazione  di  sangue  intero  o  di emocomponenti
mediante aferesi;
    g) la  possibilita'  di  porre domande in qualsiasi momento della
procedura;
    h) la  possibilita'  di  ritirarsi o di rinviare la donazione per
propria decisione in qualunque momento della procedura;
    i) l'assicurazione  che,  qualora  i  test  ponessero in evidenza
eventuali  patologie,  il  donatore  sara'  informato  a  cura  della
struttura trasfusionale e la sua donazione non utilizzata;
    j) i  motivi  per  cui  e  necessario  che  il donatore comunichi
tempestivamente  al  personale della struttura trasfusionale, ai fini
della  tutela  della salute dei pazienti trasfusi, eventuali malattie
insorte   subito  dopo  la  donazione,  con  particolare  riferimento
all'epatite virale, in ogni sua forma.