Art. 3.
                      Tutela della riservatezza
  1.  Il  personale  sanitario  delle  strutture  trasfusionali  e di
raccolta e' tenuto:
    a) a  garantire  che  il  colloquio con il candidato donatore sia
effettuato nel rispetto della riservatezza;
    b) ad  adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza
delle  informazioni  riguardanti  la  salute  fornite  dal  candidato
donatore  e  dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonche'
nelle  procedure  relative  ad  indagini  retrospettive,  qualora  si
rendessero necessarie;
    c) a  garantire  al  donatore  la  possibilita'  di richiedere al
personale  medico  della struttura trasfusionale o di raccolta di non
utilizzare  la  propria donazione, tramite una procedura riservata di
autoesclusione;
    d) a  comunicare  al donatore qualsiasi significativa alterazione
clinica  riscontrata  durante  la  valutazione predonazione e/o negli
esami di controllo.