Art. 4.
Criteri   generali  per  la  selezione  del  donatore  di  sangue  ed
                            emocomponenti
  1. Presso ogni struttura trasfusionale e di raccolta, verificata la
volonta'  del candidato donatore di effettuare la donazione di sangue
o  di  emocomponenti,  deve essere attuata una procedura di selezione
che ne garantisca l'idoneita'.
  2.  La  procedura  di  cui  al comma precedente si articola come di
seguito:
    accertamento dell'identita' del candidato donatore e compilazione
del questionario;
    valutazione  delle  condizioni  generali  di salute del candidato
donatore;
    accertamento dei requisiti fisici per l'accettazione;
    definizione del giudizio di idoneita' alla donazione;
    acquisizione   del   consenso   informato  alla  donazione  e  al
trattamento dei dati personali.
  3.  L'allegato  n. 2 al presente decreto riporta il modello base di
riferimento  per  lo  schema  di  cartella  sanitaria del donatore da
compilare ad ogni donazione.