Art. 7.
Accertamento  dei  requisiti  fisici per l'accettazione del candidato
                              donatore
  1.  Preliminarmente ad ogni donazione, il medico responsabile della
selezione  accerta  che  il  candidato donatore di sangue intero o di
emocomponenti  mediante  aferesi possegga i requisiti fisici indicati
rispettivamente negli allegati n. 5 e n. 6 al presente decreto.
  2.  Il  medico  sopraindicato,  secondo  il  proprio giudizio, puo'
prescrivere   l'esecuzione   di   ulteriori   indagini  cliniche,  di
laboratorio   e   strumentali  volte  ad  accertare  l'idoneita'  del
candidato donatore alla donazione.
  3.  I  dati  rilevati  e  i  risultati delle indagini eseguite, con
riferimento  ai  commi  precedenti,  vanno  annotati  nella  cartella
sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte C.