Art. 8.
        Definizione del giudizio di idoneita' alla donazione
  1.  Il  medico  responsabile della selezione, accertata l'identita'
del  candidato  donatore, acquisiti e valutati i dati anamnestici nel
rispetto  dei criteri di esclusione permanente e temporanea di cui ai
precitati  allegati  n.  3 e n. 4, valutate le condizioni generali di
salute  del  donatore, accertato il possesso dei requisiti fisici per
l'accettazione  del  candidato  donatore  e  tenendo anche conto, ove
disponibili,  di  dati clinici e di laboratorio relativi a precedenti
donazioni,   esprime   formalmente  il  giudizio  di  idoneita'  alla
donazione.
  2.  Il giudizio di idoneita', comprensivo della indicazione al tipo
di  donazione,  deve  essere  espresso  ad ogni donazione e riportato
nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte D.