Allegato 3 Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore ai fini della protezione della sua salute Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per la tutela della propria salute: ===================================================================== |Ad esclusione della Malattia |Celiaca purche' il donatore segua Malattie autoimmuni |una dieta priva di glutine. ===================================================================== |Donatori con affezioni |cardiovascolari in atto o |pregresse ad eccezione di anomalie Malattie cardiovascolari |congenite completamente curate. --------------------------------------------------------------------- |Antecedenti di gravi malattie Malattie organiche del sistema |organiche del sistema nervoso nervoso centrale |centrale. --------------------------------------------------------------------- |Eccetto cancro in situ con Neoplasie o malattie maligne |guarigione completa. --------------------------------------------------------------------- |Candidati donatori con antecedenti |di coagulopatia congenita o Tendenza anomala all'emorragia |acquisita importante. --------------------------------------------------------------------- |Convulsioni diverse da quelle |febbrili infantili ad eccezione di |quelle per le quali sono trascorsi Crisi di svenimenti e/o |3 anni dall'ultima terapia convulsioni |anticonvulsiva senza ricadute. --------------------------------------------------------------------- Affezioni gastrointestinali, | epatiche, urogenitali, |Candidati donatori con grave ematologiche, immunologiche, |affezione attiva, cronica o renali, metaboliche o respiratorie|recidivante. --------------------------------------------------------------------- Diabete |Se in trattamento con insulina Possono sussistere motivi per i quali e' necessario, ai fini della protezione della salute del candidato donatore, rinviare la donazione; la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione. Il medico responsabile della selezione puo' avvalersi di consulenza specialistica prima della definizione del giudizio di non idoneita' permanente alla donazione. La gravidanza in atto costituisce motivo di esclusione temporanea per 1 anno dopo il parto e per 6 mesi dopo l'interruzione di gravidanza, eccettuate circostanze eccezionali e a discrezione del medico.