Art. 14. Prove pretrasfusionali 1. La struttura trasfusionale predispone una procedura documentata per l'assegnazione di sangue ed emocomponenti che garantisca presso la struttura l'esecuzione di indagini idonee ad accertare la compatibilita' fra il donatore ed il ricevente. 2. Per gli emocomponenti contenti emazie, la procedura deve descrivere le modalita' con cui vengono effettuate le seguenti indagini: A) Esami sul sangue del donatore: conferma del gruppo AB0 e del tipo Rh (non necessariamente effettuato al momento dell'assegnazione o delle prove pretrasfusionali); B) Esami sul sangue del ricevente: 1) Determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente: nelle procedure non urgenti e ove le condizioni cliniche lo consentano la determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh deve essere effettuata su due campioni di sangue prelevati in due momenti diversi; 2) Ricerca di alloanticorpi irregolari antiemazie volta ad escludere la presenza di anticorpi irregolari di rilevanza trasfusionale. Nel neonato, al primo evento trasfusionale, la ricerca puo' essere effettuata sul siero materno. La negativita' della ricerca anzidetta consente di omettere l'esecuzione delle prove di compatibilita' tra i globuli rossi del donatore ed il siero o plasma del ricevente, purche' siano state attuate misure volte a garantire la sicurezza trasfusionale. Le predette prove di compatibilita' debbono, invece, essere obbligatoriamente eseguite ogni qualvolta siano stati rilevati anticorpi irregolari anti emazie. 3. Per gli emocomponenti contenenti emazie, la procedura deve descrivere le modalita' con cui si assicura che i campioni di sangue del ricevente e quelli relativi ad ogni unita' trasfusa vengono conservati per sette giorni dopo la trasfusione. 4. Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di compatibilita', devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile del prelievo.