Art. 14.
                       Prove pretrasfusionali
  1. La  struttura trasfusionale predispone una procedura documentata
per  l'assegnazione  di sangue ed emocomponenti che garantisca presso
la   struttura  l'esecuzione  di  indagini  idonee  ad  accertare  la
compatibilita' fra il donatore ed il ricevente.
  2.  Per  gli  emocomponenti  contenti  emazie,  la  procedura  deve
descrivere  le  modalita'  con  cui  vengono  effettuate  le seguenti
indagini:
    A)  Esami  sul sangue del donatore: conferma del gruppo AB0 e del
tipo  Rh (non necessariamente effettuato al momento dell'assegnazione
o delle prove pretrasfusionali);
    B) Esami sul sangue del ricevente:
      1) Determinazione  del  gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente:
nelle   procedure  non  urgenti  e  ove  le  condizioni  cliniche  lo
consentano la determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh deve essere
effettuata  su  due  campioni  di  sangue  prelevati  in  due momenti
diversi;
      2) Ricerca  di  alloanticorpi  irregolari  antiemazie  volta ad
escludere   la   presenza   di   anticorpi  irregolari  di  rilevanza
trasfusionale. Nel neonato, al primo evento trasfusionale, la ricerca
puo' essere effettuata sul siero materno.
  La   negativita'  della  ricerca  anzidetta  consente  di  omettere
l'esecuzione  delle  prove  di compatibilita' tra i globuli rossi del
donatore  ed  il  siero  o  plasma del ricevente, purche' siano state
attuate misure volte a garantire la sicurezza trasfusionale.
  Le   predette  prove  di  compatibilita'  debbono,  invece,  essere
obbligatoriamente   eseguite  ogni  qualvolta  siano  stati  rilevati
anticorpi irregolari anti emazie.
  3. Per  gli  emocomponenti  contenenti  emazie,  la  procedura deve
descrivere  le modalita' con cui si assicura che i campioni di sangue
del  ricevente  e  quelli  relativi  ad  ogni unita' trasfusa vengono
conservati per sette giorni dopo la trasfusione.
  4.   Tutti   i   campioni   di  sangue  diretti  alla  tipizzazione
eritrocitaria,   alla   ricerca  di  alloanticorpi  irregolari,  alla
esecuzione delle prove di compatibilita', devono essere perfettamente
identificabili e firmati dal responsabile del prelievo.