Art. 2. Prelievo di sangue intero 1. Si definisce «sangue intero» il sangue prelevato, per scopo trasfusionale, dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate, contenenti una soluzione anticoagulante-conservante. 2. Un nuovo dispositivo di prelievo deve essere utilizzato nel caso in cui si rendesse necessaria piu' di una venipuntura. 3. Se, all'apertura di una confezione, una o piu' sacche risultassero abnormemente umide, tutte le sacche di quella confezione debbono essere eliminate.