Art. 2.
                      Prelievo di sangue intero
  1. Si  definisce  «sangue  intero»  il  sangue prelevato, per scopo
trasfusionale,  dal  donatore  riconosciuto  idoneo  ai  sensi  della
normativa   vigente,   utilizzando   materiale   sterile   e   sacche
regolarmente      autorizzate,      contenenti      una     soluzione
anticoagulante-conservante.
  2. Un nuovo dispositivo di prelievo deve essere utilizzato nel caso
in cui si rendesse necessaria piu' di una venipuntura.
  3. Se,   all'apertura   di   una  confezione,  una  o  piu'  sacche
risultassero abnormemente umide, tutte le sacche di quella confezione
debbono essere eliminate.