Art. 3.
                         Prelievo in aferesi
  1. Per  aferesi  si intende la raccolta di uno o piu' emocomponenti
mediante  separatori  cellulari  dal  donatore riconosciuto idoneo ai
sensi della normativa vigente.
  2. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di
aumentare  la raccolta di alcuni emocomponenti, e' consentita solo in
casi  adeguatamente  motivati  e  previa  acquisizione  del  consenso
informato  del  donatore  reso  consapevole  dello  svolgimento della
procedura in ogni suo dettaglio.