Art. 7. Preparazione degli emocomponenti: norme generali 1. Per emocomponenti si intendono i costituenti terapeutici del sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici volti ad ottenere la loro separazione. 2. La preparazione degli emocomponenti e' effettuata con l'impiego di metodi asettici e materiali apirogeni; il periodo di conservazione e' determinato dalla vitalita' e dalla stabilita' del componente. 3. Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo se conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti. 4. L'allegato n. 2 al presente decreto «Preparazione degli emocomponenti e loro conservazione» riporta le modalita' di preparazione e conservazione dei diversi emocomponenti. La sterilita' degli emocomponenti preparati e la loro rispondenza ai requisiti indicati nell'allegato n. 2, debbono essere sottoposte a periodici controlli e i risultati devono essere documentati.