Art. 7.
          Preparazione degli emocomponenti: norme generali
  1. Per  emocomponenti  si  intendono  i costituenti terapeutici del
sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici
volti ad ottenere la loro separazione.
  2. La  preparazione degli emocomponenti e' effettuata con l'impiego
di metodi asettici e materiali apirogeni; il periodo di conservazione
e' determinato dalla vitalita' e dalla stabilita' del componente.
  3. Gli  emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo
se conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.
  4. L'allegato   n.   2  al  presente  decreto  «Preparazione  degli
emocomponenti   e   loro   conservazione»  riporta  le  modalita'  di
preparazione e conservazione dei diversi emocomponenti. La sterilita'
degli  emocomponenti  preparati  e  la  loro rispondenza ai requisiti
indicati  nell'allegato  n.  2, debbono essere sottoposte a periodici
controlli e i risultati devono essere documentati.