Art. 9.
              Scadenza del sangue e degli emocomponenti
  1. La  data  di  scadenza  del  sangue  e  degli  emocomponenti  si
identifica  con  l'ultimo  giorno  in  cui  i predetti possono essere
considerati utili agli effetti della trasfusione; la data di scadenza
deve essere indicata in etichetta.