(all. 1 - art. 1)
REGOLAMENTO  SULL'ORGANIZZAZIONE  DELLE  STRUTTURE,  SUL  PERSONALE E
   SULLA DIRIGENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI
   ARCHITETTURA NAVALE.
                              Titolo I
                              STRUTTURE
                               Art. 1.
          Organizzazione dell'Istituto nazionale per studi
            ed esperienze di architettura navale (INSEAN)
    1.   L'organizzazione   dell'Istituto   nazionale  per  studi  ed
esperienze  di  architettura navale (INSEAN) si articola negli uffici
di  diretta  collaborazione  con  il  presidente,  negli uffici della
direzione   generale   e   nelle  seguenti  strutture  di  I  livello
organizzativo:
      a) unita' scientifiche;
      b) unita' tecniche;
      c) servizi amministrativi.
    2.  L'individuazione e la costituzione degli uffici, delle unita'
e  dei  servizi di cui al comma 1 e' effettuata con deliberazione del
Consiglio direttivo, su proposta del presidente, sentito il direttore
generale, previa acquisizione, per le unita' scientifiche, del parere
del Consiglio scientifico.
    3.  Con  la  stessa  procedura di cui al comma 2 si provvede alla
soppressione  o  alla  modifica  dell'atto  costitutivo degli uffici,
delle unita' e dei servizi di cui al comma 1.
                               Art. 2.
         Uffici di diretta collaborazione con il presidente
    1.   La  determinazione  dei  compiti  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  con  il presidente e' effettuata con la deliberazione
di  individuazione  e costituzione degli uffici medesimi. Tali uffici
sono strutture di II livello organizzativo.
    2.  I  responsabili degli uffici di diretta collaborazione con il
presidente  dipendono  funzionalmente  dal  presidente  e svolgono la
propria attivita' secondo le direttive da lui impartite.
                               Art. 3.
                   Uffici della direzione generale
    1.  Il direttore generale organizza lo svolgimento dei compiti di
cui  all'art. 16 attraverso gli uffici della direzione generale. Tali
uffici sono strutture di II livello organizzativo.
    2. Sono compiti degli uffici della direzione generale:
      a)  il  supporto  per  il  coordinamento delle attivita' svolte
dalle unita' scientifiche e dalle unita' tecniche;
      b)  la  prevenzione  e protezione di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;
      c) la gestione del sistema di assicurazione della qualita'.
                               Art. 4.
                         Unita' scientifiche
    1. Le unita' scientifiche svolgono attivita' di ricerca teorica e
sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, ciascuna
relativamente alle tematiche individuate nell'atto costitutivo.
    2.  Le  unita' scientifiche possono svolgere attivita' di ricerca
commissionate  da  soggetti  esterni,  pubblici  e  privati,  nonche'
fornire  servizi  a  contenuto  scientifico  e tecnologico a terzi in
regime di diritto privato.
    3.  Le  unita' scientifiche svolgono attivita' di valorizzazione,
sviluppo  precompetitivo  e  trasferimento tecnologico dei risultati,
nonche'    attivita'    di    formazione,    di    alta    formazione
postuniversitaria,  di  formazione permanente, continua e ricorrente,
di formazione superiore non universitaria.
    4.  Le  attivita'  di  cui al presente articolo sono svolte dalle
unita' scientifiche direttamente o in collaborazione con strutture di
ricerca  di  universita'  e  enti  di  ricerca,  pubblici  e privati,
italiani, stranieri e internazionali.
    5.  Ogni  unita' scientifica, su proposta del relativo direttore,
puo'  essere  articolata  in strutture di II livello organizzativo da
costituirsi  con  atto del direttore generale, sentito il presidente,
previo  confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art.
9  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e successive
modificazioni e integrazioni.
    6.  Con  la  stessa  procedura di cui al comma 5 si provvede alla
soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di
II livello organizzativo.
                               Art. 5.
                           Unita' tecniche
    1.   Le   unita'  tecniche  sono  strutture  aventi  il  fine  di
sviluppare, realizzare o gestire sistemi strumentali per le attivita'
dell'INSEAN,   nonche'  di  svolgere  le  attivita'  necessarie  alla
realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente.
    2.  Ogni unita' tecnica, su proposta del relativo direttore, puo'
essere  articolata  in  strutture  di  II  livello  organizzativo  da
costituirsi  con  atto del direttore generale, sentito il presidente,
previo  confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art.
9  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e successive
modificazioni e integrazioni.
    3.  Con  la  stessa  procedura di cui al comma 3 si provvede alla
soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di
II livello organizzativo.
                               Art. 6.
                       Servizi amministrativi
    1. I servizi amministrativi svolgono:
      a)    i   compiti   amministrativi   relativi   alle   funzioni
istituzionali dell'INSEAN;
      b)  i  compiti relativi al personale e agli affari generali, il
servizio   del  patrimonio,  i  compiti  relativi  alla  funzione  di
ragioneria;
      c) compiti di supporto agli organi dell'ente.
    2.   Ogni  servizio  amministrativo,  su  proposta  del  relativo
direttore,   puo'  essere  articolato  in  strutture  di  II  livello
organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito
il  presidente,  previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai
sensi  dell'art.  9  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni.
    3.  Con  la  stessa  procedura di cui al comma 2 si provvede alla
soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di
II livello organizzativo.
                               Art. 7.
                              Progetti
    1.   Le   attivita'  delle  unita'  scientifiche  sono  di  norma
organizzate  per  progetti,  individuati  dal  direttore generale nel
rispetto  del  piano triennale di attivita' e dei suoi aggiornamenti;
per   ogni  progetto  e'  nominato  un  responsabile.  La  nomina  e'
effettuata con atto del direttore generale, su proposta dei direttori
interessati.
    2.  Per  i  progetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere c) e d)
del  regolamento  di organizzazione generale e di funzionamento degli
organi  e'  nominato  responsabile  di  progetto  il ricercatore o il
tecnologo  che  ha  predisposto  il  progetto, salvo diverse motivate
esigenze di tipo organizzativo.
    3. Il responsabile di progetto svolge i seguenti compiti:
      a) cura l'attuazione del progetto;
      b) provvede alla gestione del personale eventualmente assegnato
al progetto;
      c)   svolge   ogni   altro   compito  ad  esso  attribuito  dal
provvedimento di nomina.
    4.  Il  personale  sia delle unita' scientifiche che delle unita'
tecniche collabora con i responsabili di progetto e puo' essere posto
temporaneamente alle loro dipendenze funzionali.
                              Titolo II
                         DOTAZIONE ORGANICA
                               Art. 8.
                         Dotazione organica
    1.  La  dotazione  organica  individua,  in coerenza con il piano
triennale  di  attivita',  le  esigenze di personale in rapporto alle
attivita',   ai   compiti   istituzionali   ed   alla  organizzazione
dell'INSEAN.
    2.  La  dotazione  organica  e' determinata con deliberazione del
Consiglio direttivo, su proposta del presidente, sentito il direttore
generale.
    3.  La dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque
con  cadenza  triennale,  in  occasione  della  definizione del piano
triennale  di  attivita', nonche' quando risulti necessario a seguito
di  riorganizzazione  delle  strutture  o  in caso di attribuzione di
nuove funzioni.
    4.  La  dotazione organica e' determinata previo confronto con le
organizzazioni   sindacali,   ai   sensi   dell'art.  9  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni e
integrazioni.
                             Titolo III
                              PERSONALE
                               Art. 9.
                     Reclutamento del personale
    1. Il reclutamento del personale avviene ai sensi del regolamento
di   disciplina   delle   procedure   di   assunzione  del  personale
dell'INSEAN,  nel  rispetto dei principi generali del titolo II, capo
III,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro.
                              Art. 10.
                         Rapporti di lavoro
    1.   Il   rapporto   di  lavoro  dei  dipendenti  dell'INSEAN  e'
disciplinato  dal  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dalle  disposizioni  del
codice civile e dai contratti individuali e collettivi di lavoro.
                              Art. 11.
                              Dirigenza
    1.   Sono   estese   al   direttore   generale  ed  ai  dirigenti
amministrativi  dell'INSEAN,  per quanto compatibili, le disposizioni
di  cui  al  Capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 12.
                      Indennita' di anzianita'
    1. All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale con
rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre
2000  una  indennita'  di  anzianita', a totale carico dell'Istituto,
pari  a tanti dodicesimi del trattamento economico annuo in godimento
utile  ai  fini  dell'indennita'  medesima  ai  sensi della normativa
vigente,  quanti  sono  gli  anni  e  frazione  di  anno  di servizio
prestato.
    2. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende
quello  effettivamente  reso  presso l'Istituto, nonche' i periodi la
cui  valutazione  e'  ammessa  esplicitamente  dalle  leggi  vigenti,
nonche'  i  periodi di cui e' ammesso il riscatto a carico totale del
dipendente.
    3.   Per   le  polizze  in  atto  previste  per  la  liquidazione
dell'indennita'  di  anzianita' a favore del personale in servizio al
31 dicembre  2000,  l'Istituto corrisponde un premio nei limiti di un
dodicesimo del trattamento economico di cui al comma 1.
    4.  Le  polizze di cui al precedente comma assorbono l'indennita'
di anzianita'.
                              Art. 13.
 Dipendenza delle infermita' da causa di servizio ed equo indennizzo
    1.  Il  riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa
di  servizio  e la concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati
dal  regolamento  recante  semplificazione  dei  procedimenti  per il
riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di
servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del  comitato  per  le  pensioni  privilegiate  di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dai contratti
collettivi di lavoro.
    2.  Le  modalita'  e le procedure attuative delle norme di cui al
comma 1 sono disposte con deliberazione del Consiglio direttivo.
    3.  Il personale dell'Istituto, oltre ad essere assicurato contro
gli   infortuni   sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  presso
l'Istituto  nazionale  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie contratte
per  causa  di  servizio  mediante  un'apposita  polizza assicurativa
stipulata con una compagnia di primaria importanza.
    4.  L'equo  indennizzo non e' cumulabile con le prestazioni della
polizza assicurativa di cui al comma 3.
                              Titolo IV
           LIBERTA' SCIENTIFICA E AUTONOMIA PROFESSIONALE
                   DEI RICERCATORI E DEI TECNOLOGI
                              Art. 14.
                        Liberta' scientifica
    1. Gli atti normativi, amministrativi e di diritto privato, con i
quali  sono  organizzate le attivita' scientifiche dell'INSEAN devono
rispettare  la  liberta'  scientifica e l'autonomia professionale dei
ricercatori  e  dei  tecnologi  cosi'  come regolata dalla disciplina
vigente.
    2.  Per le attivita' scientifiche comprese nel piano triennale di
attivita', i ricercatori e i tecnologi hanno:
      a)  il diritto al coinvolgimento propositivo nella formulazione
del  piano  secondo  criteri e modalita' disciplinati dal regolamento
sulla formazione del piano triennale;
      b)  il dovere di collaborare con impegno e responsabilita' alla
realizzazione delle attivita' scientifiche comprese nel piano;
      c)  la liberta' di determinare le metodologie scientifiche, nel
rispetto  degli  obiettivi dei progetti e del coordinamento spettante
al responsabile della struttura o del progetto.
    3.  L'INSEAN  promuove e supporta le iniziative dei ricercatori e
dei  tecnologi  finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di
ricerca  e  assicura che la gestione dei progetti medesimi avvenga da
parte  di  coloro  che  li  hanno  predisposti  e  che  vengano messe
regolarmente   a   disposizione  le  risorse  previste  dai  progetti
approvati e finanziati.
    4.  Ai  ricercatori  e  ai  tecnologi e' riconosciuta, nei limiti
delle  disponibilita' finanziarie, la facolta' di partecipare, previa
autorizzazione,  a  convegni  e  seminari,  nonche'  di  usufruire di
periodi   di   congedo   per  attivita'  scientifiche,  in  Italia  e
all'estero.
                              Art. 15.
                    Diritti morali e patrimoniali
    1.  I  ricercatori e i tecnologi sono titolari dei diritti morali
ad  essere  riconosciuti  autori delle ricerche svolte nonche', fatto
salvo   l'eventuale  vincolo  di  segretezza,  alla  pubblicazione  e
diffusione,  con  il  concorso finanziario dell'INSEAN, dei risultati
delle  ricerche;  in  tal  caso  i diritti patrimoniali connessi alla
pubblicazione  e  diffusione  dei  risultati  spettano all'ente nella
misura  prevista  dalla legge. Nel caso in cui l'INSEAN decida di non
concorrere   alla   pubblicazione  di  tali  risultati,  spettano  al
ricercatore  e  al  tecnologo  titolare  del diritto di autore sia il
diritto  di pubblicare autonomamente l'opera, fatto salvo l'eventuale
vincolo di segretezza, che i relativi diritti patrimoniali.
    2.  I  diritti  patrimoniali  derivanti da invenzione industriale
spettano  all'INSEAN,  o  al  soggetto  committente la ricerca, nella
misura  prevista dalla legge. Restano salvi i diritti all'equo premio
e gli altri diritti previsti dalla legge.
                              Titolo V
                        IL DIRETTORE GENERALE
                              Art. 16.
                               Compiti
    1.  Il  direttore  generale e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni   del   Consiglio  direttivo,  sovrintende  e  coordina
l'attivita' dei direttori delle strutture di I livello organizzativo.
A tal fine:
      a)   sovrintende   alla   gestione  al  fine  di  garantire  il
perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
      b)  coadiuva  il  presidente  nella  predisposizione  del piano
triennale  di  attivita' e degli aggiornamenti annuali, nonche' nella
predisposizione dei bilanci;
      c)  attribuisce gli incarichi di direzione delle strutture di I
livello  organizzativo  e  nomina  i  responsabili di progetto di cui
all'art. 7;
      d)  attribuisce  ai direttori delle unita' scientifiche e delle
unita'  tecniche le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie
per  la realizzazione degli obiettivi determinati dal piano triennale
di attivita' e dai suoi aggiornamenti annuali;
      e)   definisce  gli  obiettivi  che  i  direttori  dei  servizi
amministrativi devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali;
      f)   su   proposta   dei   direttori,  sentito  il  presidente,
costituisce,   sopprime   o  modifica  le  strutture  di  II  livello
organizzativo;
      g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita
i  poteri  di  spesa  e  quelli  di acquisizione delle entrate, salvo
quelli  eventualmente  delegati  ai  direttori  ed ai responsabili di
progetto;
      h)  sovrintende  e  coordina  l'attivita'  dei  direttori delle
unita' scientifiche e delle unita' tecniche;
      i)  dirige,  coordina  e controlla l'attivita' dei responsabili
degli uffici della direzione generale e dei dirigenti amministrativi,
anche   con   potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propone
l'adozione,  nei  confronti  dei  dirigenti,  delle  misure  previste
dall'art.  21  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e
successive modificazioni e integrazioni;
      j)  promuove  la  semplificazione amministrativa, relativamente
alla  organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro e alle procedure,
d'intesa con i dirigenti amministrativi;
      k)  esercita  ogni  altra  funzione,  per  quanto  compatibile,
attribuita   ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  delle
amministrazioni  dello  Stato  dall'art.  16  del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Il  direttore  generale svolge ogni altro compito attribuitogli
dai regolamenti dell'INSEAN.
                              Art. 17.
                               Nomina
    1.  Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme
parere del Consiglio direttivo.
    2.  L'incarico, rinnovabile, ha durata non superiore a tre anni e
cessa decorsi novanta giorni dalla nomina del presidente.
    3.  Il  direttore generale e' scelto tra persone di particolare e
comprovata  qualificazione  manageriale  e professionale, che abbiano
svolto  attivita'  in  organismi  ed  enti  pubblici o privati ovvero
aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio  in  funzioni  dirigenziali  e che abbiano conseguito una
particolare  specializzazione scientifica nel campo dell'idrodinamica
navale  e marittima. Il direttore generale, se pubblico dipendente e'
collocato   in   aspettativa   senza   assegni,   con  riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
    4.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto   individuale,   stipulato   dal   presidente,  secondo  le
disposizioni  dell'art.  19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  dei contratti
collettivi di lavoro.
                              Titolo VI
       I DIRETTORI DELLE STRUTTURE DI I LIVELLO ORGANIZZATIVO
                              Art. 18.
                               Compiti
    1.  I  direttori sono responsabili della gestione e del risultato
dell'attivita'  delle strutture di I livello organizzativo alle quali
sono preposti.
    2. I direttori:
      a)  formulano  proposte  ed esprimono pareri al presidente e al
direttore generale;
      b) curano l'attuazione del piano triennale di attivita';
      c)  provvedono alla gestione del personale assegnato, destinano
il  personale  stesso alle strutture di II livello organizzativo e ne
nominano i responsabili;
      d) svolgono i compiti ad essi delegati dal direttore generale;
      e)  se dirigenti amministrativi, esercitano ogni altra funzione
attribuita  ai  dirigenti delle amministrazioni dello Stato dall'art.
17  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e successive
modificazioni e integrazioni.
    3.  I direttori svolgono ogni altro compito a loro attribuito dai
regolamenti dell'INSEAN.
                              Art. 19.
                               Nomina
    1.  I  direttori  delle strutture di I livello organizzativo sono
nominati  con  atto  del  direttore  generale  tra  i ricercatori e i
tecnologi  dell'INSEAN  per  le  unita'  scientifiche e per le unita'
tecniche  e  tra i dirigenti amministrativi dell'INSEAN per i servizi
amministrativi.
    2.  Per  il  conferimento  di ciascun incarico di direzione delle
unita'  scientifiche  e  tecniche  si  tiene conto, in relazione alla
natura  e  alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati, delle
attitudini  e delle capacita' professionali del singolo ricercatore o
tecnologo,  valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti
in precedenza.
    3.  Gli  incarichi  di  direzione dei servizi amministrativi sono
conferiti  ai  sensi  dell'art.  19  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e dei
contratti collettivi di lavoro del personale dirigente.
    4. (Abrogato).
                             Titolo VII
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 20.
                  Riorganizzazione delle strutture
    1.  La  deliberazione  del  Consiglio direttivo che individua gli
uffici, le unita' e i servizi di cui all'art. 1, comma 1, e' adottata
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
    2.  La  riorganizzazione  delle  strutture  prevista dal presente
regolamento  e'  operativa a partire dalla data di esecutivita' della
deliberazione  di  cui al comma 1. Tale riorganizzazione ha carattere
sperimentale  per  la  durata  di  un  anno,  al termine del quale il
presidente,  sentito  il  direttore  generale, riferisce al Consiglio
direttivo  formulando  eventualmente nuove proposte di individuazione
degli uffici, delle unita' e dei servizi di cui all'art. 1, comma 1.
                              Art. 21.
                             Abrogazioni
    1.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento   sono   abrogate   tutte   le   disposizioni   con  esso
incompatibili   e   in   particolare  il  regolamento  del  personale
dell'INSEAN  deliberato dal Consiglio direttivo in data 5 luglio 1979
e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  A  partire  dalla data di esecutivita' della deliberazione di
cui  all'art.  20,  comma  1,  e'  abrogato l'ordinamento dei servizi
dell'INSEAN  deliberato  dal  Consiglio direttivo in data 12 dicembre
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.   E'   abrogato   il   regolamento  sull'organizzazione  delle
strutture,  sul  personale  e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale
per   studi   ed   esperienze  di  architettura  navale  emanato  con
disposizione  del  presidente  dell'Istituto  nazionale  per studi ed
esperienze di architettura navale 6 maggio 2003.