Art. 2.
  Non sono ammissibili al contributo:
    a) progetti  troppo generici, non quantificati nell'importo e non
coerenti con i fini della legge;
    b) progetti  che  non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i
destinatari o che abbiano destinatari limitati;
    c) progetti  che  non  abbiano  coerenza  tra obiettivi e risorse
complessive previste per il progetto;
    d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;
    e) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali;
    f) progetti   che   siano  mera  reiterazione  di  proposte  gia'
finanziate negli anni precedenti.