Art. 2. Non sono ammissibili al contributo: a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge; b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati; c) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto; d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti; e) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali; f) progetti che siano mera reiterazione di proposte gia' finanziate negli anni precedenti.