Art. 3.
  Per  la  realizzazione  dei  fini di cui sopra, sono individuate le
seguenti aree di intervento:
    a) progetti  presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti
botanici  e  dai  musei naturalistici o storico-scientifici, civici e
universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un
miglior  coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione
di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per
la  gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la
collaborazione  con  le  universita'  e  altre istituzioni italiane e
straniere;
    b) progetti  di  diffusione  di  formazione per e nella scuola di
ogni  ordine  e  grado,  presentati da singoli istituti o consorzi di
scuole,  da  associazioni  di  studenti  e  di docenti, enti, e altre
istituzioni  con  il  fine  di favorire anche la comunicazione tra il
mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello
della ricerca e dell'industria;
    c) progetti comunque coerenti con le finalita' della legge.
  Le  quote  dei  fondi  da  destinare  alle  rispettive aree saranno
successivamente  determinate  con  il  decreto  di  assegnazione  dei
contributi.