Art. 3. Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento: a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere; b) progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca e dell'industria; c) progetti comunque coerenti con le finalita' della legge. Le quote dei fondi da destinare alle rispettive aree saranno successivamente determinate con il decreto di assegnazione dei contributi.