Art. 8.
  Le  istituzioni  che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare,
entro  tre  mesi  dal  termine  previsto  per  la  realizzazione  del
progetto,  la  relazione tecnico-scientifica delle attivita' svolte e
dei   risultati  ottenuti  nonche'  la  rendicontazione  delle  spese
sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.
  Le  predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresi' tenute
in   considerazione   dalla   commissione  di  cui  all'art.  9,  nel
procedimento  di  valutazione delle proposte in caso di presentazione
di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.