Art. 2.
          Altre disposizioni relative ai volontari ammessi
               a prestare il servizio civile nazionale
                       in Italia e all'estero
  1.  Ferma  restando  la  determinazione del contingente individuato
all'art.  1  del presente decreto, ai volontari in servizio civile in
Italia  e  all'estero  si  applicano  le disposizioni del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto
stabilito  nel  documento  annuale  di programmazione finanziaria per
l'anno  2005  dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile,  in
relazione   alla   quantificazione  del  trattamento  economico,  del
trattamento  di  missione  e  dei  contributi  a copertura parziale o
totale  delle  spese  di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni,
vitto ed alloggio.