Art. 2. Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il servizio civile nazionale in Italia e all'estero 1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 1 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia e all'estero si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2005 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.