Art. 3. Condizioni per la concessione della L.I.S.A.A.C. 1. Agli obiettori di coscienza che sono stati avviati al servizio civile con il contingente del 2004 e che prestano il servizio nel 2005 si applicano, per la concessione della licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC), le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004. Roma, 23 febbraio 2005 p. Il Presidente: Giovanardi Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 23