Art. 3.
          Condizioni per la concessione della L.I.S.A.A.C.
  1.  Agli  obiettori di coscienza che sono stati avviati al servizio
civile  con  il  contingente  del 2004 e che prestano il servizio nel
2005  si applicano, per la concessione della licenza illimitata senza
assegno  in  attesa  di  congedo  (LISAAC),  le  condizioni  previste
dall'art.  2  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57 del
9 marzo 2004.
    Roma, 23 febbraio 2005
                    p. Il Presidente: Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005
Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 23