IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto del
4 aprile 2003, e' stata prorogata fino al 3 maggio 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta «Sopressa Vicentina» allo schema
tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto
2004, protocollo n. 65691;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Sopressa
Vicentina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 4 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n.  74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Sopressa  Vicentina»
registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del
18 marzo  2003,  gia'  prorogata  con  decreti  28 settembre  2004  e
20 gennaio  2005,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 3 maggio 2005.